• RC professionale: tutto ciò che c’è da sapere

    Prima di qualsiasi cosa, è importante capirsi e comunicare dando lo stesso significato ai termini che utilizziamo. Di RC Professionali per autotrasportatori abbiamo già parlato in un nostro precedente articolo.
    Cerchiamo ora di capire, partendo dal generale, che cos’è RC Professionale.

    La Responsabilità Civile Professionale è un obbligo civile, fissato dal D.P.R. 137/2012- 14/08/2012. Garantisce il libero professionista dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti.

    DA COSA GARANTISCE?

    Queste che seguono sono le garanzie che possono essere inserite nella polizza per personalizzare l’assicurazione in base alle esigenze del Libero Professionista, quindi l’RC professionale garantisce da:

    • danni patrimoniali
    • responsabilità civile contrattuale
    • colpa lieve e colpa grave
    • dolo dei dipendenti/collaboratori
    • violazione della privacy
    • sanzioni fiscali inflitte ai Clienti dell’Assicurato per errore del Libero Professionista
    • costi e spese legali
    • conduzione dello studio
    • retroattività della copertura assicurativa
    • perdita documenti
    • diffamazione e ingiuria

    CHI PUO’ ESSERE ASSICURATO?

    La polizza tutela il patrimonio del Libero Professionista dalle richieste di Terzi. Ecco una lista parziale di professionisti assicurabili:

    Architetti – Ingegneri – Dottori Commercialisti – Geometri – Periti Industriali- Medici – Avvocati – Revisori – Geologi – Agronomi – Periti Agrari – Società di Elaborazione Dati – Amministratori Condominiali – Biologi – Consulenti del lavoro – Ragionieri e Periti Commerciali – Tecnologi Alimentari –  appartenenti alle Professioni Regolamentate

    RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE: L’OBBLIGO

    Art. 5 D.P.R. 137/2012  – Obbligo di Assicurazione

    1.Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

    2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

    3.Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

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