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BrokerGenesi: Nuove Normative per il Requisito di Idoneità Finanziaria
Con la nuova Legge di Stabilità sono cambiate le normative riguardanti la dimostrazione del Requisito di Idoneità Finanziaria per le aziende di autotrasportatori in conto terzi. Di seguito, chiariamo bene alcuni punti per essere sicuri di come bisogna muoversi, con una circolare inviata dall’Amministratore Luca Scoppa.
Gent.mi Colleghi,
Vi comunichiamo che a far data dal 29 dicembre 2014, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 251 dell’art. 1, ha modificato in parte la normativa in materia di dimostrazione del Requisito di Idoneità Finanziaria per le aziende di autotrasporto in conto terzi.
In sintesi:
“Le aziende ai autotrasporto, che presenteranno domanda di autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada hanno facoltà di dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria, anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale, limitatamente i primi due anni di esercizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. A decorre dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria è ammessa esclusivamente con la modalità prevista dall’articolo 7, comma 1,lettera a), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, oppure a mezzo di attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.”
N.B.: le affermazioni “i primi due anni di attività” e “dal terzo anno” , si riferiscono alla data di inizio della professione decorrenti dalla data dell’autorizzazione all’Albo e non all’anzianità dell’azienda (data di costituzione)
Da lunedì 12/01/15 l’emissione delle polizze di RC Professionale sarà riservata ESCLUSIVAMENTE alle NUOVE ISCRIZIONI e/o alle aziende che sono iscritte da non più di due anni all’albo conto terzi.
Vi preghiamo pertanto di fare particolare attenzione a questo dato e di inserirlo nel questionario on line al fine di evitare di emettere polizze che poi verrebbero rifiutate dalle Province.
In questa ultima ipotesi ci preme segnalarvi che tutte le polizze Rc Professionali già emesse dal 01/01/15 , che saranno RIFIUTATE dalle Amministrazioni Provinciali, saranno RIMBORSATE per INTERO.
A decorrere pertanto dal terzo anno di esercizio della professione, la dimostrazione del requisito dell’idoneita’ finanziaria sarà ammessa esclusivamente a mezzo di :
· Attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fidejussoria o assicurativa
· Attestazione rilasciata da un Revisore Contabile
Per poter dare continuità al lavoro svolto fino ad ora, garantendovi soprattutto lo stesso standard qualitativo abbiamo definito un rapporto di collaborazione con una società partner che, a partire dal 12/01/15 sarà in grado di emettere POLIZZE FIDEJUSSORIE, con la FINANZIARIA ROMANA SpA, già riconosciuta da TUTTE le Amministrazioni Provinciali Italiane.
Attraverso la costituenda società che si iscriverà all’IVASS RUI A, ” ASSIGENESI Srls”, con sede a Napoli ed amministrata dal Dr. Mario Zaccaria, Tel 081/7410567, potrete collocare tutti i prodotti della Finanziaria Romana spa in virtù soprattutto del chiarimento su questo tipo di operatività inviata dall’OAM che alleghiamo in copia.
Inoltre, molto probabilmente, la ASSIGENESI chiuderà un accordo di collaborazione con importante studio di Revisori contabili per emettere anche le attestazioni sotto questa forma.
In tal modo attraverso l’operatività garantita da opportuni mandati di collaborazioni delle due società BROKERGENESI (RUI B, LLOYD’ Corrispondent) e ASSIGENESI (RUI A, agente di Finanziaria Romana), potrete offrire ai vs clienti trasportatori tutte le possibili alternative di attestazioni previste dalla normativa vigente.
Nei prossimi giorni sarete contattati dal personale di ASSIGENESI per la stipula dei mandati e per ricevere le opportune informazioni riguardanti l’operatività ed i costi delle polizze fideiussorie.
Cordiali saluti e buon lavoro.
LUCA SCOPPA
AMMINISTRATORENB. Riscontriamo alcune voci e/o comunicazioni che girano nell’ambiente in cui si individuerebbe nella nuova norma anche l’esclusione degli intermediari ex art 107 dlgs 385/93 volendo far intendere FRAUDOLENTEMENTE che il termine “garanzia fideiussoria BANCARIA” si riferisse esclusivamente alle Banche e non anche agli intermediari specializzati.
In qualità di amministratore della Finanziaria Romana, ritengo tali affermazioni RIDICOLE.
Il legislatore ha individuato nella FORMA della garanzia bancaria, la possibile attestazione, non menzionando i SOGGETTI che possono emetterla in quanto già indicati dall’articolo 7, comma 1 lettera b), del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti ndr. “ attestazione rilasciata da una o più banche, da compagnie di assicurazione o da intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi, SOTTO FORMA DI GARANZIA FIDEIUSSORI BANCARIA O ASSICURATIVA” riprendendo di fatto la stessa dizione del comma in questione.
Il nuovo comma 251 L. 190/14 in questione, si limita esclusivamente ad individuare una limitazione temporale all’uso della polizza di RC professionale non intendendo e non potendo modificare una norma di carattere europeo quale il regolamento CE 1071/09 in cui sono chiaramente indicati anche gli intermediari finanziari specializzati.